STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

CASA DO MENOR - ITALIA

1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione “CASA DO MENOR – ITALIA”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Villanova Mondovì, via Roracco numero 51.

2 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza. L'Associazione ispirandosi ai principi umani di solidarietà, attenta alle necessità emergenti nella realtà dei bambini, adolescenti e dei giovani, si prefigge come scopo di prevenire, alleviare e rimuovere stati di bisogno e disagio in generale.

La sua attività consiste principalmente in:

svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti della realtà descritta;

promuovere e partecipare ad attività solidaristiche organizzate con altre associazioni, fornendo anche supporti formativi -culturali;

contribuire anche economicamente al sostegno di attività con altre associazioni, organismi nazionali ed internazionali aventi finalità sociali similari;

svolgere attività con finalità di promozione sociale.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito della legge a cui questo statuto si conforma.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può emettere titoli di solidarietà.

3 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione:

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

b) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;

c) redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti a favore del fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

4 - FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI

Sono aderenti all'Associazione:

a) i fondatori;

b) i soci dell'Associazione;

c) i benemeriti dell'Associazione;

d) i beneficiari dell'Associazione.

Alla suddetta Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli aderenti devono rispettare lo Statuto e le decisioni degli organi associativi, nonché collaborare al perseguimento dei fini statutari.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato: non può, quindi, essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, oppure le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel campo delle attività pubbliche.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, con la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, ordinariamente almeno una volta ogni trimestre; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne la motivazione.

L'accoglimento della domanda di adesione comporta l'automatica iscrizione nel Libro Soci.

Nelle more della deliberazione del Consiglio Direttivo, coloro che hanno presentato domanda di adesione possono partecipare alla vita dell'Associazione, con la sola esclusione del diritto di voto che può essere esercitato solo da coloro che risultano iscritti nel Libro Soci.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento motivato di esclusione.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le motivazioni, può richiedere il lodo arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi obbligatori dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente del Consiglio Direttivo.

Inoltre, per volontà dei soci o nei casi previsti dalla Legge, potranno o saranno nominati:

- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;

- il Comitato Esecutivo;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- i Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

6 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i più ampi poteri deliberativi.

Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro i termini previsti dalla Legge.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quinto dei Soci o almeno un terzo dei consiglieri oppure i revisori dei conti.

La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere portata a conoscenza dei soci mediante affissione nella sede sociale nei quindici giorni precedenti la prima convocazione, oppure mediante inviti scritti (inviati almeno otto giorni prima della data della riunione), oppure mediante pubblicazione su un periodico avente diffusione nella zona in cui opera l'Associazione. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Tra la data per la prima e per la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle delibere adottate viene redatto verbale, firmato per conferma dal Presidente dell'Assemblea e da altra persona chiamata a svolgere le funzioni di segretario.

L'Assemblea:

a) provvede alla nomina degli organi dell'Associazione;

b) delibera su ogni questione sottoposta dal Consiglio Direttivo;

c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

e) delibera sulle proposte di revisione dello Statuto;

f) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente statuto;

g) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio finale.

Le delibere di cui alle lettere a), b), c), d) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea.

Le delibere di cui alle lettere e), f), g) sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti in assemblea.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare, per delega, da altro socio.

Ogni socio non potrà comunque rappresentare più di tre altri soci.

7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di venti persone, che possono suddividere le loro funzioni in base alle singole specifiche competenze.

Coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere devono presentare domanda al Consiglio uscente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea convocata per l'elezione.

Alla carica di Consigliere possono essere liberamente eletti tutti i soci.

Tuttavia, le candidature potranno essere respinte dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei soci fondatori, qualora venga ravvisata la palese possibilità che i candidati intendano perseguire scopi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Il provvedimento motivato, deve essere comunicato agli interessati almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

In caso di opposizione al provvedimento di esclusione, entro i due giorni precedenti l'assemblea dovrà essere emesso il lodo arbitrale inappellabile, secondo il disposto del successivo articolo 18.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Se per dimissioni, o per altra causa, viene a mancare più della metà dei consiglieri, quelli rimasti in carica si intendono decaduti dalla carica e l'Assemblea verrà convocata d'urgenza per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso che uno o più consiglieri, non costituenti la maggioranza dei consiglieri in carica, vengano a mancare, quelli restanti provvederanno alla loro sostituzione, surrogandoli con i primi esclusi nella votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri promuovono singolarmente, nell'ambito delle rispettive competenze, e collegialmente, nel Consiglio Direttivo, l'attività dell'Associazione; coordinano le iniziative, valutano la fattibilità delle proposte, organizzano le singole attività, anche servendosi di collaboratori esterni.

Il Consiglio Direttivo può dettare norme di carattere generale alle quali i singoli consiglieri, pur nell'esercizio delle propria autonomia regolamentare, devono attenersi. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che non siano dalla legge o dal presente Statuto tassativamente riservati all'Assemblea dei soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ed i fatti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio Direttivo, pertanto:

delibera sulle domande di ammissione o di recesso dei soci;

stabilisce l'importo delle quote associative;

amministra il patrimonio e le rendite sociali;

dirige e gestisce l'Associazione;

delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;

ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di necessitA o urgenza dal Presidente;

cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, istituire sezioni operative su tutto il territorio nazionale, affidando la conduzione ad uno o più associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, quando lo richieda l'interesse dell'AssociaziOne o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere in carica o dai revisori contabili, se vigenti.

La lettera di convocazione del Consiglio deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve essere inviata a ciascun consigliere almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute di diritto dal Presidente; in sua assenza sono presiedute dal Vicepresidente o da altro consigliere appositamente nominato all'apertura della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza degli consiglieri in carica ed il voto della maggioranza dei presenti. In ogni caso di parità prevarrà il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscrittO dal Presidente e dal segretario della riunione.

8 - IL PRESIDENTE

La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente, salvo il disposto del successivo articolo 9.

Al presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo sottoporre al Consiglio Direttivo la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9 - IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio. delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

10 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio Direttivo può, al suo interno, istituire un comitato esecutivo, formato da un numero non superiore a cinque membri e composto necessariamente dal presidente, dal vicepresidente (se vigente) e da altri consiglieri scelti a maggioranza dal consiglio Direttivo.

Tale comitato esecutivo potrà avere deleghe dal consiglio Direttivo su specifiche funzioni da determinare, insieme al suo funzionamento, al momento della sua costituzione.

11 - IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del Libro dei soci aderenti all'Associazione.

12 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, cura la tenuta dei registri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio annuale.

13 - I REVISORI DEI CONTI

Su volontà dell'Assemblea, o nei casi previsti dalla Legge, i soci nominano uno o più Revisori dei conti effettivi e uno o più Revisori supplenti, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilita e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti:

curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori;

partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto;

verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri;

danno parere sui bilanci.

14 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta del libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, dei Revisori dei conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

15 - BILANCIO

Gli esercizi dell' Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente, entro i termini stabiliti dalla Legge, il bilancio consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

16 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L' Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

17 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Mondovì, su ricorso della parte più diligente.

19 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile.

30 giugno 1998 Andrea Battaglia

Registrato il 30 giugno 1998 al n. 3204 serie 03

Ufficio del Registro di Mondovì